24
Ott
“Tempi e modalità dell’informativa per la raccolta dei dati personali” secondo il Regolamento UE 679/16 disciplinata nello specifico dagli artt. 13 e 14
I tempi e le modalità dell'informativa per la raccolta dei dati personali secondo il Regolamento UE 679/16 sono disciplinati nello specifico dagli artt. 13 e 14 e devono essere forniti all'interessato prima di effettuare la raccolta dei dati (se raccolti direttamente presso l'interessato – art. 13 del regolamento).
Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l'interessato (art. 14 del regolamento), l'informativa deve essere fornita entro un termine ragionevole che non può superare 1 mese dalla raccolta, oppure al momento della comunicazione (NON della registrazione) dei dati (a terzi o all'interessato), diversamente da quanto prevede attualmente l'art. 13, comma 4, del Codice.
Il regolamento specifica molto più in dettaglio rispetto al Codice le caratteristiche dell'informativa, che deve avere forma concisa, trasparente, intelligibile per l'interessato e facilmente accessibile; occorre utilizzare un linguaggio chiaro e semplice, e per i minori occorre prevedere informative idonee (si veda anche considerando l'art. 58).
L'informativa è data, in linea di principio, per iscritto e preferibilmente in formato elettronico (soprattutto nel contesto di servizi online: si vedano art. 12, paragrafo 1, e considerando l'art. 58), anche se sono ammessi "altri mezzi", quindi può essere fornita anche oralmente, ma nel rispetto delle caratteristiche di cui sopra (art. 12, paragrafo 1).
Il regolamento ammette, soprattutto, l'utilizzo di icone per presentare i contenuti dell'informativa in forma sintetica, ma solo "in combinazione" con l'informativa estesa (art. 12, paragrafo 7); queste icone dovranno essere identiche in tutta Europa e saranno definite prossimamente dalla Commissione europea.
Sono inoltre parzialmente diversi i requisiti che il Regolamento 679/16 fissa per l'esonero dall'informativa (si veda art. 13, paragrafo 4 e art. 14, paragrafo 5 del regolamento, oltre a quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 1, di quest'ultimo), anche se occorre sottolineare che spetta al titolare, in caso di dati personali raccolti da fonti diverse dall'interessato, valutare se la prestazione dell'informativa agli interessati comporti uno sforzo sproporzionato (si veda art. 14, paragrafo 5, lettera b) ) – a differenza di quanto prevede l'art. 13, comma 5, lettera c) del Codice.
MODI S.r.l. di Mestre Spinea Venezia effettua per le Aziende del Veneto interessate, una valutazione "Privacy" svolgendo un’analisi approfondita e fornisce un supporto nell’implementazione del "piano di adeguamento" e la formazione al personale coinvolto.
MODI S.r.l. è contattabile via chat, via e-mail e telefonicamente anche da mobile al numero verde gratuito 800300333.
Per la consultazione del Regolamento 679/16, slide, video, materiali, faq ecc., lo staff di Consulenza Privacy Regolamento UE 679/2016 by MODI S.r.l. è disponibile al numero verde 800300333.
MODI S.r.l. ha messo a disposizione per gli interessati anche un sito internet dedicato www.consulenzaprivacyregolamentoue679.it
18
Ott
“Informative privacy attualmente utilizzate” a confronto con i criteri del nuovo Regolamento UE 679/16 (artt. 13 e 14 del regolamento)

17
Ott
I contenuti dell’informativa sono elencati in modo tassativo negli articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, del regolamento UE 679/16

- i dati di contatto del RPD-DPO, ove esistente;
- la base giuridica del trattamento;
- qual è il suo interesse legittimo se quest'ultimo costituisce la base giuridica del trattamento, nonché se trasferisce i dati personali in Paesi terzi e, in caso affermativo, attraverso quali strumenti (esempio: si tratta di un Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea; si utilizzano BCR di gruppo; sono state inserite specifiche clausole contrattuali modello, ecc.).
Il regolamento prevede anche ulteriori informazioni in quanto "necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente":
In particolare, il titolare deve specificare il periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione, e il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo.
Se il trattamento comporta processi decisionali automatizzati (anche la profilazione), l'informativa deve specificarlo e deve indicare anche la logica di tali processi decisionali e le conseguenze previste per l'interessato.
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17
Ott
I contenuti dell’informativa sono elencati in modo tassativo negli articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, del regolamento UE 679/16

- i dati di contatto del RPD-DPO, ove esistente;
- la base giuridica del trattamento;
- qual è il suo interesse legittimo se quest'ultimo costituisce la base giuridica del trattamento, nonché se trasferisce i dati personali in Paesi terzi e, in caso affermativo, attraverso quali strumenti (esempio: si tratta di un Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea; si utilizzano BCR di gruppo; sono state inserite specifiche clausole contrattuali modello, ecc.).
Il regolamento prevede anche ulteriori informazioni in quanto "necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente":
In particolare, il titolare deve specificare il periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione, e il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo.
Se il trattamento comporta processi decisionali automatizzati (anche la profilazione), l'informativa deve specificarlo e deve indicare anche la logica di tali processi decisionali e le conseguenze previste per l'interessato.
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