Tra i compiti del DPO c’è quello di informare e consigliare il titolare o il responsabile del trattamento in merito agli obblighi previsti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) 679/2016.
L’articolo 39 del GDPR 2016/679 prevede che il DPO abbia il compito di:
- sostenere il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento nell’adempimento degli obblighi di protezione dei dati previsti dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati, la consultazione degli interessati e la comunicazione delle violazioni dei dati personali;
- consigliare il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento in merito alle questioni relative alla protezione dei dati;
- fornire formazione al personale del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in merito alla protezione dei dati.
In particolare, il DPO deve fornire informazioni e consigli al titolare o al responsabile del trattamento sui seguenti aspetti:
- gli obblighi di legge in materia di protezione dei dati personali;
- le modalità di adempimento a tali obblighi;
- i rischi associati al trattamento dei dati personali;
- le misure di sicurezza da adottare per proteggere i dati personali;
- i diritti degli interessati.
Il DPO deve svolgere tali compiti in modo indipendente, senza subire pressioni o interferenze da parte del titolare o del responsabile del trattamento.
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