L’articolo 30 del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) prevede l’obbligo per i titolari e i responsabili del trattamento di tenere un registro delle attività di trattamento. Questo registro è uno strumento fondamentale per la trasparenza e la rendicontabilità del trattamento dei dati personali.
L’articolo 30 del GDPR 2016/679, prevede che il registro delle attività di trattamento dei dati contenga le seguenti informazioni:
– il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, se applicabile, del responsabile del trattamento;
– le finalità del trattamento;
– le categorie di dati personali trattati;
– i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari in paesi terzi o organizzazioni internazionali;
– se applicabile, i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, comprese le garanzie appropriate;
– se applicabile, la durata del periodo di conservazione dei dati personali;
– l’esistenza di diritti dell’interessato e come esercitarli;
– l’esistenza di un meccanismo di reclamo presso un’autorità di controllo;
– in caso di trattamento automatizzato, informazioni sull’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e informazioni significative sull’influenza di tale trattamento sulle persone fisiche.
Le organizzazioni possono redigere il registro delle attività di trattamento dei dati in formato cartaceo o elettronico.
Il registro deve essere aggiornato regolarmente, per riflettere le modifiche alle attività di trattamento dei dati.
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