Il D.M. 10/03/98, il decreto che stabilisce i criteri generali di sicurezza antincendio e la formazione antincendio sui luoghi di lavoro, viene sostituito con il nuovo decreto D.M. 02/09/2021.
Il Decreto 02/09/2021 entrerà in vigore il 4 ottobre 2022.
Il D.M. 02/09/2021 si focalizza principalmente sui punti di seguito indicati: gestione della sicurezza antincendio in sicurezza e in emergenza, informazione e formazione dei lavoratori, designazione e formazione degli addetti al servizio antincendio con la formazione e i requisiti dei docenti dei corsi antincendio.
Gli allegati presenti nel D.M. 02/09/2021 complessivamente sono 5 e si suddividono nel seguente modo: Allegato 1) Gestione della sicurezza antincendio in esercizio; 2) Gestione della sicurezza antincendio in emergenza; 3) Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio; 4) Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio e 5) Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.
I corsi effettuati ai sensi del DM 10/03/98 e già programmati entro il 04/10/2022 si possono svolgere entro il 04/04/2023 (6 mesi).
Se la formazione antincendio è effettuata da meno di 5 anni l’aggiornamento è da fare entro 5 anni dalla data della formazione/aggiornamento.
Se la formazione antincendio è effettuata da più di 5 anni (al 04/10/2022) l’aggiornamento è da effettuare entro 04/10/2023, ossia un anno esatto dall’entra in vigore del Nuovo Decreto D.M. 02/09/2021.
Premesso che la corretta classificazione del livello di rischio dell’azienda spetta al datore di lavoro, i corsi conosciuti come addetti antincendio in organizzazioni a RISCHIO ALTO sono chiamati livello 3 e il programma è di 16 ore di cui 12 ore di teoria in presenza o videoconferenza e 4 ore di pratica in presenza;
aggiornamento livello 3 ogni 5 anni (8 ore: 5 ore teoriche e 3 ore pratiche).
Si passa dalla dicitura Addetti alla lotta antincendio in aziende a RISCHIO MEDIO a livello 2 (8 ore: 5 ore teoria in presenza o videoconferenza e 3 ore pratica in presenza); aggiornamento livello 2 ogni 5 anni (5 ore: 2 ore teoriche e 3 ore pratiche).
Si cambia da addetti antincendio in aziende a RISCHIO BASSO a livello 1 (4 ore: 2 ore teoria in presenza o videoconferenza e 2 ore pratica in presenza); aggiornamento livello 1 ogni 5 anni (2 ore pratiche).
Per la misurazione e la valutazione degli sforzi che espongono al rischio da sovraccarico biomeccanico dell’apparato muscolo-scheletrico (ed in particolare del rachide), quali le azioni di traino, spinta e trasporto in piano, viene utilizzato il dinamometro, strumento per la misurazione della forza.
Si, il Nuovo Decreto Antincendio D.M. 02/09/2021 introduce la presenza obbligatoria di una prova pratica anche per gli addetti di livello 1 ogni 5 anni con 2 ore pratiche.
La prova pratica livello 1 (ex rischio basso), secondo il D.M. 02/09/2021, prevede la presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; esercitazioni sull’uso degli estintori portatili; presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza.
La prova pratica livello 2 (ex rischio medio), secondo il D.M. 02/09/2021, prevede la presa visione e chiarimenti sulle attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi più diffusi; presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale; esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti; presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza.
MODI Srl e i suoi tecnici esperti sono disponibili per chiarire qualsiasi informazioni chiamando il numero verde 800300333 o al 0415412700. Sul sito www.modiq.it vi è la chat sempre aperta in modo da comunicare direttamente con i consulenti.
Ultima verifica: 06/09/2022