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Venerdì 6 Dicembre 2024




FAQ campi elettromagnetici

Un campo elettromagnetico è un fenomeno fisico che consiste nell’esistenza contemporanea di un campo elettrico e di un campo magnetico, è generato localmente da una qualunque distribuzione di carica elettrica variabile nel tempo e si propaga sotto forma di onde elettromagnetiche. Ogni qual volta si verifica una variazione di campo elettrico o di campo magnetico si genera nello spazio un campo elettromagnetico che si propaga a partire dalla sorgente.

Il capo IV Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 prescrive che il datore di lavoro valuti e, quando necessario, calcoli i livelli dei campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) ai quali sono esposti i lavoratori; in particolare le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e sicurezza dovuti agli effetti nocivi a breve termine derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento di energia e da correnti di contatto.

Il 29 giugno 2013 è entrata in vigore la nuova direttiva sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici – campi elettromagnetici (direttiva 2013/35/UE). Nel 2016, con Decreto Legislativo n.159 del 1 agosto , viene data attuazione alla Direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). Tale direttiva ha abrogato la direttiva 2004/40/CE ed è entrata in vigore a partire dal 2 settembre 2016 apportando modifiche dirette al Decreto Legislativo 81/2008.

La direttiva 2013/35/UE prevede che ogni stato membro della Comunità europea recepisca formalmente entro il 1° luglio 2016 i nuovi limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e le prescrizioni sulle misure di sicurezza. Il Decreto Legislativo  159/2016 apporta modifiche dirette al Capo IV (artt. da 206 a 212) del Titolo VIII del Decreto Legislativo 81/2008 prevede la definizione di misure più specifiche per assicurare un’adeguata protezione dei lavoratori, garantendo inoltre l’efficacia delle misure di protezione dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici attraverso l’impostazione di valori limite adeguati (indicati nell’Allegato XXXVI al Decreto Legislativo 81/2008, che è stato integralmente sostituito) e fornendo ai datori di lavoro informazioni per la gestione del rischio.

La valutazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, limitatamente alle disposizioni generali, è obbligatoria dal 15 maggio 2008, la data di entrata in vigore del Testo Unico della Sicurezza. Le disposizioni e il rispetto dei valori limite e di azione previsti dal Decreto Legislativo n. 159  in modifica del Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 sono entrate in vigore a partire dal 2 agosto.

Secondo la definizione dell’art.2, comma 1, lettera f), della legge 36/2001, la legge quadro sulla protezione dai campi elettromagnetici, per esposizione si intende “ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.
Sono quindi da intendersi esposizioni di carattere professionale quelle strettamente correlate e necessarie alle finalità del processo produttivo. Le esposizioni indebite a sorgenti non correlate con la specifica attività dei lavoratori che non ricadono sotto la gestione del datore di lavoro devono essere contenute, a carico dei gestori, entro i limiti vigenti per la tutela della popolazione.

Le misure previste dal Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 sono mirate alla protezione dai rischi per la salute e sicurezza dovuti agli effetti nocivi a breve termine derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento di energia e da correnti di contatto. Il D.Lgs. 81/2008 non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine per i quali mancano dati scientifici che dimostrino un rapporto di causa-effetto e non riguarda nemmeno i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.

Le correnti indotte dovute ai CEM a bassa frequenza (fino a 10MHz), possono indurre vari effetti avversi principalmente a carico del sistema cardiovascolare (aritmie, fibrillazione, asistolia, ecc.) e nervoso (es. contrazione neuromuscolare).
L’assorbimento di energia legato ai CEM a frequenze oltre i 100 kHz può causare un riscaldamento localizzato di organi e tessuti o uno stress termico generalizzato; gli effetti avversi più rilevanti sono le ustioni, il colpo di calore, la cataratta e la sterilità maschile temporanea.

La valutazione del rischio derivante dall’esposizione a campi elettromagnetici si può organizzare secondo i seguenti step fondamentali:

  • censimento delle sorgenti di campo elettromagnetico, cioè identificazione, determinazione del tipo di radiazione emessa e delle modalità di emissione, collocazione materiale in azienda. Individuazione di quelle eventualmente giustificabili sulla base della loro classificazione, secondo le norme tecniche di riferimento o specifici standard tecnici. Le sorgenti giustificabili non richiedono una valutazione del rischio approfondita;
  • identificazione dei compiti lavorativi che espongono gli addetti al rischio da campi elettromagnetici, identificazione delle mansioni che prevedono i compiti lavorativi di cui sopra e individuazione nominale degli addetti che, conseguentemente, risultano esposti al rischio;
  • identificazioni delle aree potenzialmente soggette a divieto di accesso;
  • calcolo o misurazione diretta della grandezze fisiche che risulta necessario valutare (campo elettrico e/o magnetico, correnti di contatto, correnti attraverso gli arti), in corrispondenza degli organi bersaglio (capo, tronco ed, eventualmente, estremità), sotto le condizioni definite da ognuno dei compiti lavorativi e, nel caso, di ognuna delle situazioni espositive identificate precedentemente;
  • valutazione dell’esposizione e confronto normativo;
  • definizione dell’eventuale programma di azione (bonifica).

No. Come per gli altri rischi di esposizione ad agenti fisici, ai sensi dell’art. 181, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro può includere, nella valutazione generale dei rischi per i lavoratori, una giustificazione in base alla quale, secondo la natura e l’entità dei rischi da campi elettromagnetici, non si renda necessaria una valutazione più dettagliata.

Definiamo situazione “giustificabile” una condizione che può avvalersi della modalità di valutazione del rischio meno approfondita nella quale la condizione espositiva non comporta apprezzabili rischi per la salute.
Ai fini di questa definizione si reputano in primo luogo non comportare rischi per la salute le esposizioni inferiori ai livelli di riferimento per la popolazione di cui alla raccomandazione europea 1999/519/CE. In questi casi la giustificazione è adottabile indipendentemente dal numero di attrezzature di lavoro in uso.

Tutte le attività che si svolgono unicamente in ambienti privi di impianti e apparecchiature elettriche e di magneti permanenti. Attività in cui si usano apparecchiature a bassa potenza (così come definite dalla norma EN 50371: con emissione di frequenza 10 MHz¸300 GHz e potenza media trasmessa fino a 20 mW e 20 W di picco), oppure in cui c’è l’uso di attrezzature marcate CE, valutate secondo gli standard armonizzati per la protezione dai CEM. Alcuni esempi di luoghi di lavoro per i quali, comunemente, si può accettare il rischio sono i seguenti: uffici, centri di calcolo, negozi, alberghi, parrucchieri ecc.
Resta ferma la piena responsabilità del datore di lavoro nell’assumere la giustificazione per la propria particolare sorgente nelle specifiche condizioni e ambiente di utilizzo.

Alcuni esempi di luoghi di lavoro/mansioni che richiedono una valutazione approfondita sono: centrali e sottostazioni elettriche, installatori e manutentori di sistemi fissi di telecomunicazioni, manutentori di linee elettriche, saldatori ad arco o a induzione o a scarica capacitiva, installatori e manutentori di sistemi radar, fonditori di metalli preziosi, addetti a macchine dielettriche utilizzate nel settore tessile o lavorazione di legno o plastica, macchinisti su treni ad alta velocità, operatori sanitari e personale pulizie su RM, chirurghi e personale sanitario che utilizza elettrobisturi e apparecchiature similari, fisioterapisti che utilizzano apparati di diatermia, addetti alla manutenzione e riparazione di apparecchiature/impianti medicali emittenti CEM, ecc.

In linea generale, no. Le norme di compatibilità elettromagnetica prescrivono vincoli sull’immunità degli apparati ai campi elettromagnetici (cioè la capacità di funzionare correttamente anche in presenza di disturbi elettromagnetici) e sull’emissione degli apparati stessi ai fini della prevenzione di malfunzionamenti su altre attrezzature utilizzate in prossimità dell’apparato.
Pertanto gli apparecchi che rispettano le norme di compatibilità elettromagnetica non garantiscono automaticamente il rispetto dei limiti per la protezione della salute umana, a meno che tale aspetto non sia esplicitamente riportato nella norma di prodotto.

I valori limite di esposizione sono valori di esposizione a campi elettromagnetici che non devono mai essere superati e che il cui rispetto garantisce che i lavoratori siano protetti contro gli effetti nocivi a breve termine. I valori di azione rappresentano parametri direttamente misurabili (intensità campo elettrico, intensità campo magnetico, ecc), il cui superamento determina l’obbligo di adottare determinate misure di prevenzione e protezione. Il rispetto dei valori d’azione garantisce il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.

La valutazione dei campi elettromagnetici, come per tutti gli altri rischi fisici, deve essere programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale ovvero ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta.


Ultima verifica: 05/05/2021