Il D.M. 03/09/2021 stabilisce i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio
per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, il decreto definisce i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio e i criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio e le misure di prevenzione, protezione e gestionali.
Si è obbligati ad eseguire la valutazione del rischio incendio DM 3 settembre 2021 nelle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e non si applica alle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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