La formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolta ai lavoratori comprende due corsi: quello sulla formazione generale che è uguale per tutti e quello specifico che è diverso come programma e durata a seconda dei rischi del lavoro (basso, medio o alto).
La formazione generale di base sulla sicurezza, per tutte le aziende, dura minimo quattro ore.
A questo corso base si deve aggiungere i corsi di formazione specifici, che hanno una durata variabile, e che dipendono anche dal settore aziendale di appartenenza.
L’Accordo Stato‐Regioni del 21 dicembre 2011 va a disciplinare poi la durata dei corsi, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori, nonché il loro aggiornamento.
I corsi sono obbligatori e i lavoratori non possono rifiutarsi di partecipare ai corsi.
Questo obbligo vale per tutti, anche per i lavoratori atipici e per quelli assunti con contratti a tempo determinato, esclusa solamente una categoria di lavoratori che sono i collaboratori di famiglia.
I corsi sono rivolti ai neoassunti e ai lavoratori in servizio che devono recuperare e seguire corsi di aggiornamento.
Il decreto legislativo 81/08 che disciplina i corsi di sicurezza sul lavoro prevede obblighi formativi anche per i “soggetti” sottoposti a rischi professionali specifici come ad esempio agli addetti antincendio, agli addetti al primo soccorso ecc.
L’inadempienza degli obblighi di legge comporta a carico del datore di lavoro una sanzione penale e una sanzione amministrativa.
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