La finalità del Testo Unico sulla Sicurezza è migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro e la capacità del sistema di prevenire gli infortuni. Il Testo Unico sulla Sicurezza, coordina, riordina e riforma tutte le principali norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il TUS è entrato in vigore il 15 maggio 2008 abrogando la legislazione pregressa.
Gli adempimenti documentali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, previsti nel D.Lgs. 81/2008 sono rivolti a tutte le figure della sicurezza, al fine di adempiere, verificare, controllare che tali obblighi siano rispettati.
La nuova norma che va ad integrare l’articolo 37 del TU afferma che il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo Stato Regioni. Il tutto dovrà essere definito entro il 2022.
Entro il 30 giugno 2022 si dovranno definire gli accordi per la nuova formazione.
Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Le figure interessate sono:
• Datori di lavoro delle aziende (D.L.);
• Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.);
• Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.);
• Medici Competenti (M.C.);
• Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.);
• Rappresentati dei lavoratori Territoriali della Sicurezza (R.L.S.T.);
• Rappresentati dei lavoratori per la Sicurezza del Sito Produttivo;
• Dirigenti, Preposti e Lavoratori;
• Lavoratori autonomi;
• Committenti dei lavori e responsabili dei lavori;
• Coordinatori in fase di progettazione per la sicurezza (C.S.P.);
• Coordinatori in fase di esecuzione per la sicurezza (C.S.E.);
• Datore di Lavoro delle imprese operanti cantieri temporanei e mobili.